



GIU’ LA MASCHERA!!!!
E’ INIZIATA LA STAGIONE DEI SALDI
UN’INTERA CATEGORIA (QUELLA DEI POSTELEGRAFONICI) VENDUTA SOTTOCOSTO,
A PREZZI STRACCIATI, DALLE OO.SS. SLP/CISL E FAILP/CISAL.
Dov’è finita la famosa richiesta “elettorale” di 1200 € di aumento poi abbassata a 480 € ed infine diventata 290 € medi per 3 anni ?
290 € a cui andranno aggiunti 100 € di “una tantum” per il 2008, in pagamento a giugno 2009 e 50 €, per il 2010, in pagamento a giugno 2011 tutto naturalmente al lordo.
Per il 2009 sono previste una tantum e quindi, per la prima volta, sarà riscosso un premio più basso dell’anno precedente (circa 100 € in meno) mentre per l’anno 2010 si riscuoterà un premio più basso rispetto a quello del 2008 di solo 50 € (solo perché viene assegnato un bonus per il 2010).
Cosa dire poi della tabella che comporta la riduzione per malattia?
BASTANO TRE EVENTI PER VEDERSI RIDURRE IL PREMIO A FRONTE DEI CINQUE CHE ERANO PREVISTI DAL VECCHIO ACCORDO.
ALTRO CHE TUTELE IN PIU’ PER I LAVORATORI !
IN SOSTANZA: A FRONTE DI 240 € MEDI PRO-CAPITE DELL’ACCORDO
(VECCHIO DI QUATTRO ANNI) IL NUOVO NE PREVEDE SOLO 290,
NONOSTANTE LA DEFISCALIZZAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE
E che dire dell’ulteriore accordo siglato da SLP/CISL e FAILP/CISAL, denominato “efficientamento mercato privati”, che prevede tagli, riduzione di personale e ristrutturazioni organizzative nei settori commerciali ed operativi di Filiale, nei P.C.G., negli accorpamenti di Filiale, nella riorganizzazione del post-vendita, nell’ottimizzazione dei doppi turni, col progetto del Competence Center ?
ALLA FACCIA DELLO SVILUPPO E DELLA SALVAGUARDIA DEI POSTI DI LAVORO
LAVORATORI : SVEGLIATEVI PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI !!!
Le Segreterie Territoriali di Roma e del Lazio
DOCUMENTO DELLE OO.SS:
SLC – CGIL UIL POST SAILP – CONFSAL UGL COM
Roma, 13 maggio 2009
LASCIATE I VOSTRI COMMENTI QUI!
5 commenti:
NON CI SONO PAROLE,QUESTO STATO DI COSE METTE IN SERIE DIFFICOLTA'TUTTI I LAVORATORI DELLE POSTE, MI CHIEDO E' COSI DIFFICILE SEDERSI AD UN TAVOLO E DISCUTERE SERIEMANTE ED UNITARIAMENTE DEI PROBLEMI DELLA CATEGORIA?' DA quello che si evince sembrerebbe di si!! A chi giova tutto questo?? Una cosa comuque mi preme ricordarla lo scorso anno i firmatari di questo documento approvarono il premio produttivo senza farci riconoscere nessun cent di aumento se non quello di farci anticipare il premio produttivo, anzichè del 50% ma bensi del 65%. Non vorrei buttare benzina sul fuoco, ma sicuramente anche loro non fecero nulla di meglio dei firmatari attuali, come dire dalla padella alla brace, con unica differenza che faccio fatica a capire quale sia la padella e quale la brace!
Ma un lavoratore postale che decide di licenziarsi, può chiedere all'INPS di pagare i contributi volontari per avere la pensione? Chi di voi sa dirmi qualcosa di certo? Grazie
Leggete un pò qua:
http://www.asca.it/news-POSTE__PETITTO_(CISL)__RISCHIO_BAD_COMPANY_COME_PER_ALITALIA-830705-ORA-.html
Contributi Volontari per DipendentiI lavoratori dipendenti che decidono di porre fine alla loro attività lavorativa hanno il diritto di continuare a versare volontariamente i propri contributi per poter raggiungere i requisiti per la pensione o per aumentarne l'importo.
Requisiti
Si può procedere a versare i contributi volontari qualora si siano pagati:
•cinque anni di contributi;
•tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (per gli operai agricoli 279 contributi giornalieri per gli uomini e 186 per le donne ed i giovani; 65 contributi settimanali per chi svolge lavori stagionali per una durata inferiore ai sei mesi; 156 contributi settimanali per i collaboratori domestici);
•un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori subordinati;
•un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori a tempo parziale;
•un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori dipendenti su base stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per cui non stati versati contributi obbligatori o figurativi.
L'autorizzazione a versare i pagamenti volontari non viene concessa nel caso in cui l'interessato svolga ancora un'attività di lavoro dipendente o autonomo, sia iscritto all'INPS o ad altre forme di previdenza obbligatoria o sia titolare di pensione diretta.
Un'altra categoria di lavoratori che può chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sono i lavoratori con figli che:
•si astengono dal lavoro nei primi anni di vita del bambino;
•si avvalgono dei permessi per allattamento;
•si assentano dal lavoro per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni.
Anche i titolari dell'assegno di validità e gli iscritti alle assicurazioni estere possono accedere alla prosecuzione volontaria.
Calcolo dei Contributi
I contributi vengono calcolati applicando alla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la presentazione della domanda l'aliquota contributiva, prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria di lavoratori.
L'importo minimo di retribuzione su cui calcolare i contributi non può essere inferiore alla retribuzione settimanale minima imponibile stabilita dalla legge (per l'anno 2008 177,42 €).
L'ammontare del contributo volontario varia a seconda della data di rilascio dell'autorizzazione:
•per quelle rilasciate prima del 31 dicembre 1995 si applica l'aliquota del 27,87% sulla retribuzione media settimanale imponibile;
•per quelle rilasciate a partire dal 1° gennaio 1996 si applica un'aliquota del 30,87%.
Se la retribuzione media settimanale supera la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per il 2008 è pari a 783,94 €, si versa un ulteriore 1 %.
Per i lavoratori domestici l'aliquota applicata è del 12,9975 % sulla retribuzione media settimanale imponibile, per i contributi autorizzati entro il 1995, e del 15,9975% per quelli autorizzati dal primo gennaio 1996.
Il pagamento dei contributi volontari è trimestrale e sono previste le seguenti scadenze:
•30 giugno per il trimestre gennaio/marzo;
•30 settembre per il trimestre aprile/giugno;
•31 dicembre per il trimestre luglio/settembre;
•31 marzo per il trimestre ottobre/dicembre
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