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giovedì 29 gennaio 2009

DIRITTO ALLO STUDIO







IL DIRITTO ALLO STUDIO



1. NOZIONE DI STUDENTE LAVORATORE.

La figura del lavoratore-studente ha avuto negli anni vita estremamente difficile soprattutto per le continue ingerenze da parte del datore di lavoro che, in relazione ad aree sempre più vaste di interesse da parte dei lavoratori è stato costretto spesso a modificare l’organizzazione della propria impresa. Il tempo, le lotte sociali ed una nuova coscienza , hanno sensibilmente cambiato i rapporti fino a giungere allo Statuto dei Lavoratori e al suo art. 10 che segna sicuramente una pietra miliare sul cammino verso una rivalutazione del mondo della cultura e del lavoro perfettamente integrati .
Presupposto per l’esercizio del diritto è “l’iscrizione del lavoratore a corsi regolari di studio presso una scuola legalmente riconosciuta “: questa premessa si è resa necessaria se pensiamo che nel nostro paese (come forse in ogni altro) fioriscono iniziative culturali piuttosto fantomatiche e sfuggenti che andrebbero ad intaccare il panorama del diritto allo studio nei suoi limiti di rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza . Si sono quindi individuate delle categorie ben precise che possono produrre certificazioni e che fanno riferimento ad una crescita culturale del lavoratore.

Si evince che il legislatore non ha voluto includere nell’elenco le “ Scuole Private” che non siano in possesso delle caratteristiche citate poiché, ribadiamo, si è voluta garantire la serietà degli istituti la cui iscrizione e frequenza determina una particolare tutela a favore del lavoratore-studente.

Tutto ciò è estremamente importante se pensiamo alle centinaia di lavoratori che erano costretti a massacranti tour de force lavorativi pur di poter frequentare corsi che consentissero loro di acquisire una identità culturale diversa e sicuramente più elevata. Ma l’art.10 dello Statuto dei Lavoratori contiene anche un 2° comma che, inserendo una nuova categoria, quella degli studenti-lavoratori universitari, sembra di conseguenza escludere la stessa dalle agevolazioni previste al 1° comma.

Gli studenti universitari sarebbero esclusi dal diritto alla turnazione agevolata, all’esonero dallo straordinario e dal lavoro durante i riposi settimanali, nonché dalle cosiddette “150 ore”: il pretore di Trieste sollevò dubbi sulla legittimità costituzionale della norma così interpretata, questione però ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale poiché irrilevante.

Probabilmente questa esclusione può essere giustificata dal fatto che gli studenti universitari in teoria non avrebbero obblighi di frequenza ai corsi, mentre la giurisprudenza ritiene ingiustificabile la disparità di trattamento poiché “frequenza” può essere termine polisenso che oltre ad una presenza fisica indica una partecipazione intellettuale ai corsi. Purtroppo però tutto è fermo e resta solo la possibilità di usufruire di permessi per gli esami, anche se in termini un po’ più ampi di quelli conosciuti e per quelli rimandiamo ai paragrafi seguenti.




2. TURNAZIONE AGEVOLATA

Le turnazioni agevolate sono diritti acquisiti per tutti i lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici riconosciuti in base alla legge 31/12/1962 N° 1859, o riconosciuti in base alla legge 19/01/1942 N° 86 e alla legge 21/12 1978 N° 845.
Per la categoria studente-lavoratore universitario è in atto una controversia giuridica sulla eventuale fruizione di turno agevolato (Appello Tribunale di Milano) controversia cui ovviamente non è stata messa la parola fine ma sulla quale si può eventualmente discutere, caso per caso, in sede aziendale.





3. LE COSIDDETTE 150 ORE

In relazione alle leggi citate nel precedente si pone il diritto alle 150 ore che sono quindi prerogativa dei lavoratori che frequentano un corso di studi regolare con finale conseguimento di titolo di studio riconosciuto dalla legge.
Ne rimangono esclusi quindi i lavoratori-studenti universitari e i lavoratori studenti di scuole private che abbiano come conseguimento finale un titolo non riconosciuto.

Le modalità per ottenere le 150 ore sono descritte nell’art.94 del CCNL del 06/10/1994. Tutti i lavoratori che usufruiranno del diritto alle 150 ore potranno rifiutarsi di prestare lavoro straordinario. Possono rifiutarsi altresì di prestare lavoro straordinario pattuito collettivamente ( art. 80 del CCNL 1° e 2°comma ) e durante i riposi settimanali.

Per godere di suddetto diritto (ferma restando l’appartenenza alle categorie sopra citate) lo studente lavoratore dovrà presentare una domanda alla Direzione del Locale e successive certificazioni (così come previsto ai commi 5,6 e 8dell’art.94 del CCNL).

La certificazione mensile è vincolante al fine di attuare il diritto ad ore retribuite per la presenza a corsi di studio. La certificazione dovrà ; tenere conto delle ore di corso effettivamente seguite dallo studente che, ovviamente, dovrà frequentare il corso se usufruisce del permesso che, in caso contrario, non verrà retribuito e verrà accompagnato da provvedimenti disciplinari.

Le 150 ore sono suddivise in 50 ore annuali per 3 ore annuali per tre anni e contrattualmente configurabili come “permessi straordinari retribuiti” ; da godere solo se orario di lavoro e orario di frequenza vanno a coincidere anche solo parzialmente

A questo punto, per fare un esempio, se il turno di lavoro si svolge su una fascia tipo 12-16 e la frequenza avviene per un orario 16-19, si potrà usufruire di un’ora di permesso (15-16) o per più di un’ora se la distanza da coprire lo richiede , cosa che si evince dalla certificazione.





4. PERMESSI DI STUDI GIORNALIERI

(preavviso, certificazione , diritto all’esame)
Il diritto di fruire di permessi retribuiti si estende a tutti i lavoratori-studenti (universitari e medi, privatisti e non) prescindendo dal suo presupposto che gli stessi frequentino o meno corsi regolari, perché di fronte alle prove d’esame tutti gli studenti-lavoratori si trovano nella medesima situazione di doversi assentare dal lavoro

La concessione del permesso giornaliero retribuito è , per il datore di lavoro vincolante. A rigore non è nemmeno necessaria una decisione in merito da parte sua; tutt’al più può esigersi dal lavoratore-studente (in base all’art.137 del Codice Civile) uno sforzo di correttezza tendente a fornire tempestivamente alla controparte ogni informazione utile per poter fronteggiare la turbativa provocata nell’ organizzazione del lavoro dall’assenza.

Quanto al numero di possibilità di permessi allo studente per sostenere l’esame la legge non pone limiti: il contenuto del diritto è infatti individuato nella possibilità di sostenere prove d’esame senza alcuna limitazione quantitativa. Il legislatore ha infatti valutato la portata delle innovazioni successive al 1968-69 nelle strutture universitarie e relativamente al regime degli esami ha conferito la libertà della scelta del tempo d’esame a tutti quei casi in cui la prassi, peraltro generalizzata, consenta la non registrazione dello stesso esame e la possibilità della sua ripetizione. Per un miglior rapporto tra le parti si richiama, comunque, il lavoratore ad una formale correttezza affinché il diritto allo studio non si svaluti con reiterate richieste per sostenere sempre lo stesso esame, nel caso in cui non riusciamo a vedere dove possa risiedere la buona volontà e diligenza del lavoratore-studente .

l’imprenditore viene sufficientemente garantito contro eventuali abusi del diritto, dal 3° comma dell’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori (richiesta della certificazione necessaria).

Il legislatore tutela lo sforzo intellettuale e l’impegno complessivo a cui si sottopone il lavoratore nella giornata d’esame e da ciò consegue che il lavoratore può usufruire del permesso anche quando non vi sia coincidenza tra un turno di lavoro e prova d’esame (esame totale dal lavoro per quella giornata): Nei casi in cui sia necessario al lavoratore recarsi, per l’esame, in località distanti il permesso, previa valutazione, potrà estendersi sino a coprire i tempi di viaggio.

Per certificare le presenza del soggetto all’esame, basterà un attestato di qualunque natura che abbia i seguenti requisiti:

1. intestazione della sede universitaria o dell’istituto
2. giorno della prova
3. esito della prova
4. timbro e firma del professore

Questo tipo di certificazione può essere supplente dello statino di esame.
N.B. per quanto riguarda gli esami che si configurano suddivisi in più parti (per esempio gli esoneri ), sarà cura dello studente produrre certificazioni e sarà diritto dell’azienda procedere a controlli incrociati con la segreteria, per rilevare l’effettiva valenza e sostanza della prova ai fini dell’esame complessivo.

LEGGE 626- E DECRETO LEGISLATIVO 81/8



VIDEOTERMINALISTA UN PO DI CHIAREZZA!

La figura del videoterminalista - Utilizzo di attrezzature munite di videoterminali
• Periodicità delle visite mediche
• Il manuale per la formazione dei videoterminalisti
Decreto ministeriale 2 ottobre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000)

LINEE GUIDA D'USO DEI VIDEOTERMINALI

La tutela dei videoterminalisti non può prescindere dalle linee guida, nonché una non adeguata attività di informazione e formazione, che il datore di lavoro è tenuto a svolgere in favore dei propri dipendenti.

La figura del videoterminalista

Modifiche al D.Lgs. 626 in materia di utilizzo di attrezzature munite di videoterminali

Si definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e comprendente:
• accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
• accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Gli accertamenti di cui sopra comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
I lavoratori, prima di essere addetti alle attività che prevedono l'uso di attrezzature munite di videoterminali, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.
In base alle risultanze di questi accertamenti i lavoratori vengono classificati in:
• idonei, con o senza prescrizioni;
• non idonei.

Periodicità delle visite mediche

La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita preventiva o periodica ne evidenzi la necessità.
I posti di lavoro dei lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni, devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII.

TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 50 - Campo di applicazione - 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. [ nota 1 ] Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;

d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;

e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;

f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.



Art. 51 - Definizioni - 1. [ nota 2 ]Ai fini del presente titolo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54;



Art. 52 - Obblighi del datore di lavoro - 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.



Art. 53 - Organizzazione del lavoro - 1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.



Art. 54 - Svolgimento quotidiano del lavoro - 1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.



Art. 55 - Sorveglianza sanitaria - 1. [ Nota 3 ] I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici.

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:

a) idonei, con o senza prescrizioni;

b) non idonei.

3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità;

5. [ Nota 5 ] Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 56 - Informazione e formazione - 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;

b) le modalità di svolgimento dell'attività;

c) la protezione degli occhi e della vista.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.



Art. 57 - Consultazione e partecipazione - 1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.



Art. 58 - Adeguamento alle norme - [ nota 4 ] 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII.



Art. 59 - Caratteristiche tecniche - 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'All. VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.


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Nota 1) Il comma 2 dell'art. 50 è stato modificato così dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 242/96

Nota 2) Il comma 1 dell'art. 51 è stato così modificato dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 242/96. La lettera c) è stata successivamente così modificata dalla legge 29 dicembre 2000 " Legge comunitaria 2000".

Nota 3) Il comma 1 dell'art. 55 è stato così modificato dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 242/96. I commi 3 e 4 sono stati successivamente così modificata dalla legge 29 dicembre 2000 " Legge comunitaria 2000" la quale ha aggiunto anche i commi 3-bis e 3-ter.

Nota 4) L'articolo 58, precedentemente modificato dal D.Lgs. 242/96 è stato così sostituito dalla legge 29 dicembre 2000 " Legge comunitaria 2000"

Nota 5) Il comma 5 dell'art. 56 è stato così sostituito dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14. Il testo sostituito era:

«5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.»