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giovedì 29 gennaio 2009

DIRITTO ALLO STUDIO







IL DIRITTO ALLO STUDIO



1. NOZIONE DI STUDENTE LAVORATORE.

La figura del lavoratore-studente ha avuto negli anni vita estremamente difficile soprattutto per le continue ingerenze da parte del datore di lavoro che, in relazione ad aree sempre più vaste di interesse da parte dei lavoratori è stato costretto spesso a modificare l’organizzazione della propria impresa. Il tempo, le lotte sociali ed una nuova coscienza , hanno sensibilmente cambiato i rapporti fino a giungere allo Statuto dei Lavoratori e al suo art. 10 che segna sicuramente una pietra miliare sul cammino verso una rivalutazione del mondo della cultura e del lavoro perfettamente integrati .
Presupposto per l’esercizio del diritto è “l’iscrizione del lavoratore a corsi regolari di studio presso una scuola legalmente riconosciuta “: questa premessa si è resa necessaria se pensiamo che nel nostro paese (come forse in ogni altro) fioriscono iniziative culturali piuttosto fantomatiche e sfuggenti che andrebbero ad intaccare il panorama del diritto allo studio nei suoi limiti di rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza . Si sono quindi individuate delle categorie ben precise che possono produrre certificazioni e che fanno riferimento ad una crescita culturale del lavoratore.

Si evince che il legislatore non ha voluto includere nell’elenco le “ Scuole Private” che non siano in possesso delle caratteristiche citate poiché, ribadiamo, si è voluta garantire la serietà degli istituti la cui iscrizione e frequenza determina una particolare tutela a favore del lavoratore-studente.

Tutto ciò è estremamente importante se pensiamo alle centinaia di lavoratori che erano costretti a massacranti tour de force lavorativi pur di poter frequentare corsi che consentissero loro di acquisire una identità culturale diversa e sicuramente più elevata. Ma l’art.10 dello Statuto dei Lavoratori contiene anche un 2° comma che, inserendo una nuova categoria, quella degli studenti-lavoratori universitari, sembra di conseguenza escludere la stessa dalle agevolazioni previste al 1° comma.

Gli studenti universitari sarebbero esclusi dal diritto alla turnazione agevolata, all’esonero dallo straordinario e dal lavoro durante i riposi settimanali, nonché dalle cosiddette “150 ore”: il pretore di Trieste sollevò dubbi sulla legittimità costituzionale della norma così interpretata, questione però ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale poiché irrilevante.

Probabilmente questa esclusione può essere giustificata dal fatto che gli studenti universitari in teoria non avrebbero obblighi di frequenza ai corsi, mentre la giurisprudenza ritiene ingiustificabile la disparità di trattamento poiché “frequenza” può essere termine polisenso che oltre ad una presenza fisica indica una partecipazione intellettuale ai corsi. Purtroppo però tutto è fermo e resta solo la possibilità di usufruire di permessi per gli esami, anche se in termini un po’ più ampi di quelli conosciuti e per quelli rimandiamo ai paragrafi seguenti.




2. TURNAZIONE AGEVOLATA

Le turnazioni agevolate sono diritti acquisiti per tutti i lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici riconosciuti in base alla legge 31/12/1962 N° 1859, o riconosciuti in base alla legge 19/01/1942 N° 86 e alla legge 21/12 1978 N° 845.
Per la categoria studente-lavoratore universitario è in atto una controversia giuridica sulla eventuale fruizione di turno agevolato (Appello Tribunale di Milano) controversia cui ovviamente non è stata messa la parola fine ma sulla quale si può eventualmente discutere, caso per caso, in sede aziendale.





3. LE COSIDDETTE 150 ORE

In relazione alle leggi citate nel precedente si pone il diritto alle 150 ore che sono quindi prerogativa dei lavoratori che frequentano un corso di studi regolare con finale conseguimento di titolo di studio riconosciuto dalla legge.
Ne rimangono esclusi quindi i lavoratori-studenti universitari e i lavoratori studenti di scuole private che abbiano come conseguimento finale un titolo non riconosciuto.

Le modalità per ottenere le 150 ore sono descritte nell’art.94 del CCNL del 06/10/1994. Tutti i lavoratori che usufruiranno del diritto alle 150 ore potranno rifiutarsi di prestare lavoro straordinario. Possono rifiutarsi altresì di prestare lavoro straordinario pattuito collettivamente ( art. 80 del CCNL 1° e 2°comma ) e durante i riposi settimanali.

Per godere di suddetto diritto (ferma restando l’appartenenza alle categorie sopra citate) lo studente lavoratore dovrà presentare una domanda alla Direzione del Locale e successive certificazioni (così come previsto ai commi 5,6 e 8dell’art.94 del CCNL).

La certificazione mensile è vincolante al fine di attuare il diritto ad ore retribuite per la presenza a corsi di studio. La certificazione dovrà ; tenere conto delle ore di corso effettivamente seguite dallo studente che, ovviamente, dovrà frequentare il corso se usufruisce del permesso che, in caso contrario, non verrà retribuito e verrà accompagnato da provvedimenti disciplinari.

Le 150 ore sono suddivise in 50 ore annuali per 3 ore annuali per tre anni e contrattualmente configurabili come “permessi straordinari retribuiti” ; da godere solo se orario di lavoro e orario di frequenza vanno a coincidere anche solo parzialmente

A questo punto, per fare un esempio, se il turno di lavoro si svolge su una fascia tipo 12-16 e la frequenza avviene per un orario 16-19, si potrà usufruire di un’ora di permesso (15-16) o per più di un’ora se la distanza da coprire lo richiede , cosa che si evince dalla certificazione.





4. PERMESSI DI STUDI GIORNALIERI

(preavviso, certificazione , diritto all’esame)
Il diritto di fruire di permessi retribuiti si estende a tutti i lavoratori-studenti (universitari e medi, privatisti e non) prescindendo dal suo presupposto che gli stessi frequentino o meno corsi regolari, perché di fronte alle prove d’esame tutti gli studenti-lavoratori si trovano nella medesima situazione di doversi assentare dal lavoro

La concessione del permesso giornaliero retribuito è , per il datore di lavoro vincolante. A rigore non è nemmeno necessaria una decisione in merito da parte sua; tutt’al più può esigersi dal lavoratore-studente (in base all’art.137 del Codice Civile) uno sforzo di correttezza tendente a fornire tempestivamente alla controparte ogni informazione utile per poter fronteggiare la turbativa provocata nell’ organizzazione del lavoro dall’assenza.

Quanto al numero di possibilità di permessi allo studente per sostenere l’esame la legge non pone limiti: il contenuto del diritto è infatti individuato nella possibilità di sostenere prove d’esame senza alcuna limitazione quantitativa. Il legislatore ha infatti valutato la portata delle innovazioni successive al 1968-69 nelle strutture universitarie e relativamente al regime degli esami ha conferito la libertà della scelta del tempo d’esame a tutti quei casi in cui la prassi, peraltro generalizzata, consenta la non registrazione dello stesso esame e la possibilità della sua ripetizione. Per un miglior rapporto tra le parti si richiama, comunque, il lavoratore ad una formale correttezza affinché il diritto allo studio non si svaluti con reiterate richieste per sostenere sempre lo stesso esame, nel caso in cui non riusciamo a vedere dove possa risiedere la buona volontà e diligenza del lavoratore-studente .

l’imprenditore viene sufficientemente garantito contro eventuali abusi del diritto, dal 3° comma dell’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori (richiesta della certificazione necessaria).

Il legislatore tutela lo sforzo intellettuale e l’impegno complessivo a cui si sottopone il lavoratore nella giornata d’esame e da ciò consegue che il lavoratore può usufruire del permesso anche quando non vi sia coincidenza tra un turno di lavoro e prova d’esame (esame totale dal lavoro per quella giornata): Nei casi in cui sia necessario al lavoratore recarsi, per l’esame, in località distanti il permesso, previa valutazione, potrà estendersi sino a coprire i tempi di viaggio.

Per certificare le presenza del soggetto all’esame, basterà un attestato di qualunque natura che abbia i seguenti requisiti:

1. intestazione della sede universitaria o dell’istituto
2. giorno della prova
3. esito della prova
4. timbro e firma del professore

Questo tipo di certificazione può essere supplente dello statino di esame.
N.B. per quanto riguarda gli esami che si configurano suddivisi in più parti (per esempio gli esoneri ), sarà cura dello studente produrre certificazioni e sarà diritto dell’azienda procedere a controlli incrociati con la segreteria, per rilevare l’effettiva valenza e sostanza della prova ai fini dell’esame complessivo.

3 commenti:

Anonimo ha detto...

secondo me lo studente lavoratore dovrebbe prendere in considerazione l'iscrizione all'università telematica.. io sono iscritto ad UNISU e mi trovo molto bene.. riesco tranquillamente a studiare e lavorare!

Anonimo ha detto...

Che commento!!! Caro amico o amica il tuo commento lascia spazio ad una considerazione di qualunquismo...non tutte le facoltà sono possibili seguire su UNISU e poi non capisco, se ci sono dei diritti acquisiti allo studio, non vedo perchè non usarli. Se a te va bene studiare con la telematica ad altri no! Quindi...Ahimè mi sento sconsolata a leggere questi commenti. Scusatemi

lavoro ha detto...

Cara amica/collega,il tuo predecessore del post ha espresso il suo pensiero, con questo non ti dico di condividerlo, ma quanto meno di rispettarlo! Il mondo è bello perchè vario, prova ad immagire che mondo sarebbe se tutti la pensassero allo stesso modo! Grazie per aver postato. Saluti cari,

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