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mercoledì 10 febbraio 2010

PENSIONI CRITERI E FINESTRE D'USCITA




Documento: Pensioni - Finestre di uscita e anzianità, le nuove regole
Pubblicazione:

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La Legge in oggetto modifica in parte le disposizioni introdotte dalla Legge n. 243 del 23 Agosto 2004 (c.d. MARONI) che, prevedendo nuovi requisiti per il diritto dell'accesso ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° GENNAIO 2008.


Il diritto alla pensione di anzianità si acquisisce a partire dal 1° GENNAIO 2008 e fino al 30 GIUGNO 2009, con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età anagrafica.


Mentre per i periodi successivi il Legislatore ha introdotto ha introdotto un meccanismo che prevede una combinazione dei requisiti anagrafici con quelli di anzianità contributiva (di almeno 35 anni) la cui sommatoria deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l'anno considerato.


Tab.1) Per una immediata visualizzazione dei nuovi requisiti previsti alleghiamo la seguente tabella:

ANNO
REQUISITI ACCORDO LUGLIO

Dal 1/01/08 al 30/06/09
58+35


Dal 1/07/09 al 31/12/09
59+36

60+35

(Quota 95)


2010
59 + 36

60 + 35

(Quota 95)


2011

60 + 36

61 + 35

(Quota 96)


2012

60 + 36

61 + 35

(Quota 96)


2013-14 61+36 o 62 + 35 (Quota 97)

SOGGETTO A VERIFICA


in alternativa, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta (40) anni.









La Legge n. 243/2004 ha dimezzato, sempre a partire dall'anno 2008, il numero di finestre di accesso alla pensione di anzianità, portandole da quattro (4) a due (2); le medesime decorrenze si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, qualora si acceda con i limiti di età inferiori ai 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.


In particolare se il lavoratore matura i requisiti nel 1° (primo) semestre dell'anno avrà il diritto a percepire la pensione il 1° (primo) Gennaio successivo alla maturazione dei requisiti.


Mentre nel caso che maturi il diritto nel 2° (secondo) semestre dell'anno avrà diritto a percepire la pensione il 1° (primo) Luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.




Tab. 2) DECORRENZE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA':


Maturazione dei requisiti

ENTRO
Decorrenza della

PENSIONE


Entro il 1° semestre


1° Gennaio dell'anno

successivo alla maturazione

dei requisiti


Entro il 2° semestre

1° Luglio dell'anno

successivo alla maturazione

dei requisiti



NEI CONFRONTI DI COLORO CHE AL 31 DIC. 07 AVEVANO MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE, SI CONTINUA AD APPLICARE LA VECCHIA NORMATIVA IN METERIA DI ACCESSO AL PENSIONEMANTO.
















UNA RILEVANTE NOVITA' della Legge in esame, riguarda l'estensione delle FINESTRE, anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e con i 40° anni di contribuzione.


La decorrenza della pensione sarà contingentata in (4) quattro FINESTRE d'uscita:


Tab.3) Accesso al pensionamento con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni:


Possesso del

requisito

contributivo

ENTRO

DECORRENZA PENSIONE



1° trimestre




1° Luglio

(se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età Entro il 30 Giugno)

1° Gennaio

dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni



2° trimestre




1° Ottobre

(se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 Settembre)


1° Gennaio

dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni


3° trimestre


1° Gennaio anno successivo


4° trimestre


1° Aprile anno successivo











La Legge 247/2007 introduce altresì le Finestre anche in merito alle pensioni di VECCHIAIA, l'accesso al pensionamento avviene secondo quanto riportato nella seguente tabella.


Tab. 4) Decorrenza Della Pensione Di Vecchiaia:




Possesso dei requisiti ENTRO




Accesso al

Pensionamento


1° trimestre


1° luglio


2° trimestre


1° Ottobre


3° trimestre


1° Gennaio anno successivo


4° trimestre



1° Aprile anno successivo

domenica 20 dicembre 2009

BUONE FESTE A TUTTI











ASSUNZIONI ACCORDO DEL 13 GENNAIO 2006

Documento: Assunzioni a tempo indeterminato (punto 2 accordo 13/01/06)
Pubblicazione: Venerdì 18 dicembre 2009, 16:21

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Segreterie Nazionali delle OO.SS.:
SLC-CGIL
SLP-CISL
UILposte
FAILP CISAL
CONFSAL Com.ni
UGL Com.ni




Roma, 18 dicembre 2009

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato (accordi 10-22 luglio 2008).



Con riferimento all’oggetto, Vi comunichiamo che le prossime convocazioni delle risorse interessate sono previste per i giorni 21 e 22 dicembre p.v.
Saranno messe a disposizione - salvo esaurimento - sedi nell’ambito delle seguenti regioni:


Campania
Lombardia
Piemonte
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Sardegna
Liguria
Valle d’Aosta

I posti offerti afferiscono tutti al settore del recapito con prestazione di lavoro part-time di tipo verticale al 50%.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

mercoledì 9 dicembre 2009

PRESENTAZIONE MOTORINO ECOLOGICO, PER POSTE ITALIANE


FONTI:http://www.youtube.com/watch?v=zcSSEeP8Lgs&feature=related

H2roma
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VIDEO DI UN COLLEGA POSTE?'



fonti video:http://www.youtube.com/watch?v=-zimVtbEpYY&NR=1
di fabrycall

martedì 24 novembre 2009

Indennità di maternità - chiarimenti

Segreterie Nazionali delle OO.SS.:
SLC-CGIL
SLP-CISL
UILposte
FAILP CISAL
CONFSAL Com.ni
UGL Com.ni



Roma, 23 novembre 2009

OGGETTO: Indennità di maternità - chiarimenti.

A seguito delle richieste in merito alla corresponsione dell’indennità di maternità ed alle corrispondenti voci riportate nel cedolino paga, si forniscono i seguenti chiarimenti.

L’art. 45 del vigente CCNL prevede che durante il congedo maternità e di paternità venga corrisposta ai dipendenti un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione normalmente spettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità ed alla produttività dell’unità produttiva di appartenenza, con esclusione di quella legata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa ed al raggiungimento degli obiettivi di produttività di gruppo o individuali.

Per il calcolo dell’indennità giornaliera viene presa a riferimento la retribuzione base giornaliera che, ai sensi dell’art. 62 del CCNL, si ottiene dividendo per 26 la retribuzione base mensile, costituita da un dodicesimo del minimo tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, dell’indennità di contingenza e dell’elemento distintivo della retribuzione ove spettante.

Data tale previsione pattizia, si evidenzia che il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs.151/2001) riconosce alle lavoratrici in congedo di maternità un'indennità giornaliera pari all'80 % della retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità (artt. 22 e ss. T.U. citato).

Tale retribuzione media globale giornaliera si ottiene dividendo per 30 l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo ed è comprensiva del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia, alla tredicesima mensilità, ed agli altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente spettanti alla lavoratrice. L’indennità così calcolata è corrisposta al netto degli oneri contributivi, essendo l’istituto del congedo di maternità coperto interamente da contribuzione figurativa.

Fatta la necessaria premessa in ordine alla differente base di calcolo prevista dal CCNL e dal citato T.U. per la determinazione della misura dell’indennità di maternità, si evidenzia che, a far data dal 1° gennaio 2009, Poste Italiane versa all’INPS i contributi per maternità per i propri dipendenti e conseguentemente, da tale data, l’indennità di maternità, nella quota dovuta per legge, è posta a carico dell’INPS.
A fronte di ciò, l’Azienda dal 1° gennaio 2009 provvede a corrispondere alle lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità:

la quota di indennità dovuta per legge dall’INPS, quota che l’Azienda provvede ad anticipare per conto dell’INPS e che, successivamente, conguaglia con i contributi di maternità dovuti al medesimo Istituto. Tale indennità è ad oggi riportata nel cedolino paga alla voce “maternità obbligatoria” (in precedenza, “maternità obbligatoria 80%”).
l’eventuale differenza tra l’indennità anticipata per conto dell’INPS, calcolata al lordo dei contributi previdenziali (c.d. indennità lordizzata), ed il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali. Tale differenza è riportata nel cedolino paga alla voce “maternità obbligatoria integrazione azienda”.

L’integrazione di cui al precedente punto 2) viene, pertanto, corrisposta dall’Azienda esclusivamente nei casi in cui il trattamento economico di maternità previsto dal citato T.U. risulti essere inferiore all’indennità di maternità calcolata secondo le disposizioni del vigente CCNL e, in tale ultimo caso, l’importo di tale integrazione è pari alla relativa differenza.

venerdì 20 novembre 2009

Assunzioni a tempo indeterminato (punto 2 accordo 13/01/06)

Assunzioni a tempo indeterminato (punto 2 accordo 13/01/06)
Pubblicazione: Venerdì 20 novembre 2009, 14:32

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Segreterie Nazionali delle OO.SS.:
SLC-CGIL
SLP-CISL
UILposte
CONFSAL Com.ni
FAILP CISAL
UGL Com.ni



Roma, 20 novembre 2009

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato (punto 2 accordo 13/01/06).



Con riferimento all’oggetto, Vi comunichiamo che le prossime convocazioni delle risorse presenti nella graduatoria di cui al punto 2) dell’accordo 13 gennaio 2006 sono previste per i giorni 23-24-25 novembre p.v.
Saranno messe a disposizione - salvo esaurimento - sedi nell’ambito delle seguenti regioni:


Emilia Romagna;
Lombardia
Piemonte;
Veneto;
Sardegna;
Basilicata.

I posti offerti afferiscono tutti al settore del recapito con prestazione di lavoro part-time di tipo verticale al 50%.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti.