venerdì 17 aprile 2009
sabato 14 marzo 2009
UN PO DI CHIAREZZA...
Salve a tutti,
Sono circa tre mesi che la "NUOVA" r.s.u. si è insediata,a tal proposito voglio fare un piccolo sunto della situazione di cosa è stato fatto e/o chiesto all'azienda.
Elenco i punti:
1)TICKETS RESTAURANTS.
La R.S.U. in data 22 Gennaio incontro avuto con l'azienda, ha manifesta tutto il suo malcontento,del servizio/disservizio; punti di ristori carenti e/o inesistenti nella provincia,card mal funzionanti, errate ricariche delle stesse, o peggio ancora, alla data prevista della ricarica inspiegabilmente le stesse non vengono ricaricate dell'importo dovuto e tanto meno e possibile sapere data certa del recupero dell'importo dovuto al lavoratore.
La R.S.U,verbalizzò, che il conflitto di lavoro ( art 18 del CCNL)non è risolto rimandando il tutto alla contrattazione di II° livello (sede regionale).
2)AUMENTI PREZZI PRODOTTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.
La R.S.U convocata dall'azienda in data 22/01/09 ha protestata energicamente chiedendo chiarezza in merito, l'azienda nella persona del Sig.Ingo,ha dichiarato quanto segue:che l'azienda non sapeva nulla degli aumenti effettuati sui prodotti e che avrebbe interpellato con urgenza il responsabile del'ufficio acquisti, e la società gestore del servizio,per acquisire elementi validi da fornirci su quanto esposto, poichè non risultava nessuna richiesta scritta dalla ditta gestore del servizio a chiedere autorizzazione per ritoccare i prezzi dei prodotti.
La R.S.U nella persona del Sig. Carafassi, presentò documento dimostrativo (di cui allego copia..) che i prezzi del servizio offerto presso il nostro centro, è tra i più alti di tutti gli altri punti di ristoro su tutto il territorio piemontese.
La R.S.U aveva data tempo 3 GIORNI all'azienda per avere risposte concrete, contrariamente avrebbe provveduto a ritirate tutte le chiavi in possesso dai lavoratori e quindi restituirle al gestore del servizio.
Inspiegabilmente qualcuno della r.s.u( era stato dato mandato ad una delegazione R.S.U a portare avanti la trattativa)è venuta meno a quanto deliberato a maggioranza,che prevedeva ultimatum come data di scadenza il 26 gennaio ( Lunedi) dando ulteriore tempo e proroga all'azienda, a tutt' oggi 14 MARZO il problema non è stato risolto. A loro dico,grazie,grazie,e ancora grazie; avete disatteso quanto deliberato dalla maggioranza della R.S.U, ma sopratutto non avete tutelato nel modo migliore gli interessi dei lavoratori.
3)PROFILI PROFESSIONALI, monitoraggio,e inquadramento.
La R.S.U. ha chiesto all'azienda di voler procedere al monitoraggio di tutto il personale, ed in particolar modo presso il settore accettazione GRANDI CLIENTI del personale addetto al servizio data entry.
A tutt'oggi,14 Marzo, l'azienda non ha fornito ne dati e tanto meno ha provveduto a dare risposte.
Ritengo superfluo dire che la R.S.U (compreso il sottoscritto)si rimbocchi le maniche e sia un attimino più concreta, poichè dei punti su elencati a tutt'oggi non hanno avuto esiti e riscontri sperati dai lavoratori,contrariamente coerenza e scrupoli di coscienza ci portino alle dimissioni.
Chiudo il capitolo definendo il tutto una falsa parteza, nella speranza di recuperare il terreno perduto!
CLICCARE SULLE PAGINE INTERESSATE PER POTERLE VISIONARE IN MODO CORRETTO E FORMATO LEGGIBILE , GRAZIE!



lasciate dei vostri commenti, grazie!
F.to Luigi De Sio (R.S.U)
Sono circa tre mesi che la "NUOVA" r.s.u. si è insediata,a tal proposito voglio fare un piccolo sunto della situazione di cosa è stato fatto e/o chiesto all'azienda.
Elenco i punti:
1)TICKETS RESTAURANTS.
La R.S.U. in data 22 Gennaio incontro avuto con l'azienda, ha manifesta tutto il suo malcontento,del servizio/disservizio; punti di ristori carenti e/o inesistenti nella provincia,card mal funzionanti, errate ricariche delle stesse, o peggio ancora, alla data prevista della ricarica inspiegabilmente le stesse non vengono ricaricate dell'importo dovuto e tanto meno e possibile sapere data certa del recupero dell'importo dovuto al lavoratore.
La R.S.U,verbalizzò, che il conflitto di lavoro ( art 18 del CCNL)non è risolto rimandando il tutto alla contrattazione di II° livello (sede regionale).
2)AUMENTI PREZZI PRODOTTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI.
La R.S.U convocata dall'azienda in data 22/01/09 ha protestata energicamente chiedendo chiarezza in merito, l'azienda nella persona del Sig.Ingo,ha dichiarato quanto segue:che l'azienda non sapeva nulla degli aumenti effettuati sui prodotti e che avrebbe interpellato con urgenza il responsabile del'ufficio acquisti, e la società gestore del servizio,per acquisire elementi validi da fornirci su quanto esposto, poichè non risultava nessuna richiesta scritta dalla ditta gestore del servizio a chiedere autorizzazione per ritoccare i prezzi dei prodotti.
La R.S.U nella persona del Sig. Carafassi, presentò documento dimostrativo (di cui allego copia..) che i prezzi del servizio offerto presso il nostro centro, è tra i più alti di tutti gli altri punti di ristoro su tutto il territorio piemontese.
La R.S.U aveva data tempo 3 GIORNI all'azienda per avere risposte concrete, contrariamente avrebbe provveduto a ritirate tutte le chiavi in possesso dai lavoratori e quindi restituirle al gestore del servizio.
Inspiegabilmente qualcuno della r.s.u( era stato dato mandato ad una delegazione R.S.U a portare avanti la trattativa)è venuta meno a quanto deliberato a maggioranza,che prevedeva ultimatum come data di scadenza il 26 gennaio ( Lunedi) dando ulteriore tempo e proroga all'azienda, a tutt' oggi 14 MARZO il problema non è stato risolto. A loro dico,grazie,grazie,e ancora grazie; avete disatteso quanto deliberato dalla maggioranza della R.S.U, ma sopratutto non avete tutelato nel modo migliore gli interessi dei lavoratori.
3)PROFILI PROFESSIONALI, monitoraggio,e inquadramento.
La R.S.U. ha chiesto all'azienda di voler procedere al monitoraggio di tutto il personale, ed in particolar modo presso il settore accettazione GRANDI CLIENTI del personale addetto al servizio data entry.
A tutt'oggi,14 Marzo, l'azienda non ha fornito ne dati e tanto meno ha provveduto a dare risposte.
Ritengo superfluo dire che la R.S.U (compreso il sottoscritto)si rimbocchi le maniche e sia un attimino più concreta, poichè dei punti su elencati a tutt'oggi non hanno avuto esiti e riscontri sperati dai lavoratori,contrariamente coerenza e scrupoli di coscienza ci portino alle dimissioni.
Chiudo il capitolo definendo il tutto una falsa parteza, nella speranza di recuperare il terreno perduto!
CLICCARE SULLE PAGINE INTERESSATE PER POTERLE VISIONARE IN MODO CORRETTO E FORMATO LEGGIBILE , GRAZIE!



lasciate dei vostri commenti, grazie!
F.to Luigi De Sio (R.S.U)
mercoledì 4 marzo 2009
PREMIO PRODUTTIVO
MESSAGGIO E-MAIL PROT. 034 DEL 4 MARZO 2009
AI SEGRETARI REGIONALI SLP CISL
AI SEGRETARI TERRITORIALI SLP CISL
PREMIO DI RISULTATO (PRODUTTIVITA’)
Nella giornata di ieri si è svolto un ulteriore incontro con l’Azienda sul premio di risultato.
L’andamento del tavolo ha evidenziato convergenze importanti sul fronte sindacale:
- necessità di chiudere immediatamente il 2008 con importi adeguati ai positivi risultati aziendali;
- durata triennale del premio sul piano normativo ed annuale su quello economico;
- piena disponibilità ad affrettare il completamento del confronto anche al fine di poter godere di decontribuzione e detassazione;
- sulla necessità di accentuare l’importanza dei tavoli regionali ed i relativi importi, decentrando potere ai livelli regionali dell’Azienda ed eventualmente anche scollegando i risultati regionali dalla redditività aziendale;
- disponibilità a valorizzare la presenza, senza violare dei diritti dei lavoratori;
- richiesta di rivedere il livello di accesso al premio (oggi viene erogato il 60% del premio a fronte del raggiungimento minimo del 90%).
L’Azienda ha insistito sulla richiesta di più forti penalizzazioni su tutte le assenze. Non ha presentato alcuna proposta sul fronte economico e non ha ritenuto opportuno definire una prima bozza di ipotesi di verbale su cui discutere.
SLP dal prossimo incontro non sarà disponibile ad affrontare la discussione senza un concreto impegno aziendale di definire il premio 2008 e senza la quantificazione delle disponibilità economiche per l’anno in corso.
Il confronto prosegue il prossimo 12 marzo. Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
MARIO PETITTO
/FIRMATO/
AI SEGRETARI REGIONALI SLP CISL
AI SEGRETARI TERRITORIALI SLP CISL
PREMIO DI RISULTATO (PRODUTTIVITA’)
Nella giornata di ieri si è svolto un ulteriore incontro con l’Azienda sul premio di risultato.
L’andamento del tavolo ha evidenziato convergenze importanti sul fronte sindacale:
- necessità di chiudere immediatamente il 2008 con importi adeguati ai positivi risultati aziendali;
- durata triennale del premio sul piano normativo ed annuale su quello economico;
- piena disponibilità ad affrettare il completamento del confronto anche al fine di poter godere di decontribuzione e detassazione;
- sulla necessità di accentuare l’importanza dei tavoli regionali ed i relativi importi, decentrando potere ai livelli regionali dell’Azienda ed eventualmente anche scollegando i risultati regionali dalla redditività aziendale;
- disponibilità a valorizzare la presenza, senza violare dei diritti dei lavoratori;
- richiesta di rivedere il livello di accesso al premio (oggi viene erogato il 60% del premio a fronte del raggiungimento minimo del 90%).
L’Azienda ha insistito sulla richiesta di più forti penalizzazioni su tutte le assenze. Non ha presentato alcuna proposta sul fronte economico e non ha ritenuto opportuno definire una prima bozza di ipotesi di verbale su cui discutere.
SLP dal prossimo incontro non sarà disponibile ad affrontare la discussione senza un concreto impegno aziendale di definire il premio 2008 e senza la quantificazione delle disponibilità economiche per l’anno in corso.
Il confronto prosegue il prossimo 12 marzo. Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
MARIO PETITTO
/FIRMATO/
sabato 28 febbraio 2009
giovedì 26 febbraio 2009
PREMIO RISULTATO
PREMIO DI RISULTATO
Ieri 24 febbraio è proseguito il negoziato relativo al Premio di Risultato.
Dalla trattativa è emersa la posizione aziendale tesa a mantenere la ormai vecchia struttura del premio. Durante il confronto la delegazione aziendale, ha continuamente rilevato la pesantezza dei conti economici di Poste Spa e la forte incidenza del costo del lavoro sul bilancio.
La delegazione Slp ha sollecitato l’Azienda a pronunciarsi sulla definizione economica del premio per il 2008, in quanto concluso. Sulla vigenza del contratto di produttività abbiamo proposto la durata triennale (2008/2010) per la parte normativa e contrattazione annuale per quella economica. Abbiamo confermato la disponibilità a rivedere la struttura del premio in modo da svincolare gli obiettivi regionali (produttività, qualità, progetti locali, ecc) dai risultati economici nazionali con l’obiettivo di rendere più efficaci i risultati degli interventi regionali e dare certezza al pagamento del premio senza vincoli di obiettivi economici nazionali.
Abbiamo richiesto un ulteriore apprezzamento della presenza in servizio.
Ci siamo soffermati sulle modalità di esigibilità del Premio che risulta molto alta nella soglia di accesso. Infatti solo al raggiungimento del 90% dell’obbiettivo avviene il pagamento del 60% del Premio. Tale criterio per noi va modificato.
Inoltre, abbiamo richiesto l’aggiornamento delle attività di tutte le figure professionali (con riferimento particolare allo staff) in ragione del loro attuale apporto al processo produttivo.
Il confronto è ancora aperto e proseguirà martedì 3 marzo p.v..
Cordiali saluti
MARIO PETITTO
Ieri 24 febbraio è proseguito il negoziato relativo al Premio di Risultato.
Dalla trattativa è emersa la posizione aziendale tesa a mantenere la ormai vecchia struttura del premio. Durante il confronto la delegazione aziendale, ha continuamente rilevato la pesantezza dei conti economici di Poste Spa e la forte incidenza del costo del lavoro sul bilancio.
La delegazione Slp ha sollecitato l’Azienda a pronunciarsi sulla definizione economica del premio per il 2008, in quanto concluso. Sulla vigenza del contratto di produttività abbiamo proposto la durata triennale (2008/2010) per la parte normativa e contrattazione annuale per quella economica. Abbiamo confermato la disponibilità a rivedere la struttura del premio in modo da svincolare gli obiettivi regionali (produttività, qualità, progetti locali, ecc) dai risultati economici nazionali con l’obiettivo di rendere più efficaci i risultati degli interventi regionali e dare certezza al pagamento del premio senza vincoli di obiettivi economici nazionali.
Abbiamo richiesto un ulteriore apprezzamento della presenza in servizio.
Ci siamo soffermati sulle modalità di esigibilità del Premio che risulta molto alta nella soglia di accesso. Infatti solo al raggiungimento del 90% dell’obbiettivo avviene il pagamento del 60% del Premio. Tale criterio per noi va modificato.
Inoltre, abbiamo richiesto l’aggiornamento delle attività di tutte le figure professionali (con riferimento particolare allo staff) in ragione del loro attuale apporto al processo produttivo.
Il confronto è ancora aperto e proseguirà martedì 3 marzo p.v..
Cordiali saluti
MARIO PETITTO
DEDICATO A CHI... A SEMPRE DA RIDIRE
mercoledì 25 febbraio 2009
Permessi handicap: legge 104/92
(Come fare per ottenere le agevolazioni)
Disposizioni sull'applicazione dell'art. 33 della legge 104/1992. Circolari interpretative.
Le modifiche apportate dalla Legge 53/2000 alla legge art. 33 delle legge 104/92 hanno superato alcuni problemi interpretativi che hanno dato luogo a diversi orientamenti assunti dall'Inps, dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio di Stato in merito alla fruizione delle agevolazioni e dei permessi previsti per i familiari che assistono disabili in situazione di gravità e per gli stessi disabili se lavoratori dipendenti.
Tali orientamenti sono contenuti nella Circolare del Ministero del Lavoro 161/96 e nel parere del Consiglio di Stato 11434/96 oltre che nella circolare Inps 211 del 31.10.1996. L'INPS, con propria circolare del 18 febbraio n. 37, è intervenuta per l'ennesima volta a modificare le proprie disposizioni in materia di permessi lavorativi, per dipendenti assicurati INPS, ai sensi dell'articolo 33 della Legge 104/1992.
Gli orientamenti di seguito riassunti, nella misura in cui contrastano con la nuova legge, sono da considerare superati dalle disposizioni contenute nella circolare Inps del 17 luglio 2000 n. 133.
Lavoratori handicappati in situazione di gravità
• Il lavoratore handicappato in situazione di gravità può usufruire solo dei permessi concessi a titolo personale, ma non di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave.
• I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore handicappato grave che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:
il disabile abbia effettiva necessità di essere assistito dal familiare convivente lavoratore; questa necessità verrà valutata da un medico della Sede INPS competente;
nel nucleo non sia presente un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza. Gli studenti vengono di fatto equiparati ai lavoratori anche nei periodi di inattività scolastica; se universitari devono dimostrare la regolare effettuazione di esami.
• La novità meno favorevole della circolare prevede, contrariamente a precedenti disposizioni, che da parte dei lavoratori disabili non possano essere fruiti cumulativamente nello stesso mese sia i permessi giornalieri di due ore che quelli mensili di tre giorni. Questo orientamento è confermato dalla nuova formulazione dell'art. 33 come modificato dalla legge 53/00.
L'alternatività dei due tipi di permessi è ammissibile solo in mesi diversi. Un esempio: il disabile può in marzo utilizzare i tre giorni di permesso e in aprile fruire delle due ore giornaliere, ma non può cumulare tre giorni e due ore nello stesso mese. Il disposto della circolare INPS 211/1996, su questo aspetto, si deve quindi considerare superato.
Genitori degli handicappati gravi
La circolare 37/99 prevedeva alcune limitazione nel caso in cui un coniuge non era lavoratore dipendente.
• Quando il padre non svolge alcuna attività lavorativa, la madre non può fruire di nessuno dei benefici previsti dall'articolo 33 e cioè:
prolungamento dell'astensione facoltativa;
permessi orari previsti fini ai tre anni di vita del bambini;
permessi giornalieri.
• Nel caso in cui uno dei genitori non lavori è comunque possibile, per l'altro familiare, ottenere i permessi per alcuni "motivi obiettivamente rilevanti" e cioè:
grave malattia del genitore non lavoratore (valutata dal medico INPS);
ricovero in struttura sanitaria del genitore non lavoratore;
presenza nel nucleo familiare di più di tre di figli minorenni;
presenza nel nucleo di un altro figlio di età inferiore a sei anni;
necessità di assistenza del figlio handicappato grave in situazione di gravità anche in ore notturne (valutata dal medico INPS).
• Nel caso di madre lavoratrice dipendente (assicurata INPS) e padre lavoratore autonomo, la prima potrà usufruire di tutti i benefici di cui all'articolo 33 (prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari fino ai tre anni di vita del bambino, permessi giornalieri).
• Nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma, il primo potrà fruire solo dei permessi giornalieri.
Documentazione necessaria
I documenti in questione comprendono anche novità interpretative di grande rilievo sui seguenti altri punti :
1.
Diritto del genitore lavoratore dipendente quando l'altro genitore è lavoratore autonomo ai tre giorni di permesso mensile (in base all'art. 33, comma 3, legge 104/92):
in questo caso si afferma che il genitore lavoratore ha diritto ai permessi in questione in quanto l'altro genitore (ancorchè lavoratore non dipendente) è impossibilitato a farlo essendo impegnato nello svolgimento della sua attività lavorativa.
2.
Diritto del genitore lavoratore dipendente a ottenere i permessi mensili (art. 33, 3º comma) quando l'altro genitore non sia lavoratore (neppure autonomo) ma sia impedito ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare a causa di un motivo obiettivamente rilevante (es. malattia documentata) o comunque di un insormontabile impedimento obiettivo, documentabile come tale.
3.
Possibilità per il genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
È stata proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5, nella parte in cui non prevede che tale diritto spetti anche nel caso che l'esigenza di assistere il disabile sorga in un momento in cui il lavoratore non sia più convivente, e richieda di essere trasferito per prestare assistenza al congiunto.
La Corte Costituzionale ha respinto la questione dichiarandola non fondata, argomentando che il legislatore con la legge 104 del 1992 ha "ragionevolmente previsto - quale misura aggiuntiva - la salvaguardia della assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche, e dannose, della convivenza", ma non anche, secondo il ragionamento della Corte, la ricostituzione della convivenza finalizzata a dare al familiare invalido la necessaria ed indispensabile assistenza (sul presupposto che accettare un ragionamento del genere significherebbe dare troppa importanza alla norma, in quanto non è, secondo la Corte Costituzionale, immaginabile che l'assistenza ai disabili si fondi esclusivamente su quella familiare).
Pertanto dovrebbe negarsi il diritto al trasferimento di sede a quei lavoratori che intendessero assistere i familiari che, per le più svariate cause, fossero divenuti disabili nel corso della loro vita, negando agli stessi il diritto ad essere assistiti dai parenti che si rendono disponibili a prestare assistenza, dando rilievo alla sola convivenza in atto e non anche a quella che potrebbe ricrearsi con l'intento di tutelare ed assistere il portatore di handicap.
Tenuto conto di questo orientamento sarebbe utile che il lavoratore comunicasse tempestivamente (al momento della assunzione per coloro che fossero avviati nel settore pubblico impiego, mentre nel privato sarebbe meglio fare la richiesta di trasferimento dopo avere superato il periodo di prova) al datore di lavoro la propria intenzione di chiedere il trasferimento di sede per assistere il congiunto disabile.
Invitiamo le strutture che dovessero affrontare casi del genere a contattare l'Ufficio Giuridico Sindacale per valutare, anche assieme ai nostri legali, la possibilità di attivare sia l'azione sindacale che il contenzioso per ribaltare questo orientamento, decisamente restrittivo ed anche poco comprensibile tenuto conto del valore che viene attribuito alla tutela dei portatori di handicap.
4.
Possibilità per il lavoratore non convivente di ottenere i permessi mensili per assistere il familiare disabile:
il Ministero del Lavoro prendendo lo spunto dalla sentenza citata n. 325/1996 della Corte Costituzionale, ha interpretato la norma nel senso che la convivenza deve intendersi in senso effettivo e non solo anagrafico.
Quindi rispetto ai tre giorni di permesso mensili, gli stessi non possono essere concessi quando il dipendente lavora in una sede notevolmente distante dalla località nella quale risulta anagraficamente residente con il congiunto disabile.
5.
Possibilità per il familiare di disabile in situazione di gravità di cumulare i tre giorni di permesso mensile con le due ore di permesso giornaliero:
viene ribadita la non cumulabilità dei due benefici e l'alternatività del godimento degli stessi.
6.
Possibilità di frazionare i tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, comma 3, in permessi orari:
si conferma l'orientamento favorevole alla frazionabilità dei permessi suddetti, purchè il frazionamento non superi le 18 ore mensili.
7.
Possibilità per il lavoratore disabile di cumulare i tre giorni di permesso mensile con i permessi orari giornalieri:
l'Inps con sua circolare 211 del 31 ottobre 1996, interpretando restrittivamente la normativa, ha precisato che il lavoratore disabile che chiede, nello stesso mese, sia i permessi giornalieri (2 ore al giorno per il numero dei giorni lavorativi) che i tre giorni di permesso mensile, ha diritto di godere, per quel mese ad un massimo di 44 ore di permesso che siano comprensive anche dei tre giorni di permesso mensile richiesti.
L'istituto effettua il seguente calcolo:
ore giornaliere di permesso spettanti = 2 x
giorni lavorativi del mese = 22
totale 44 ore
permessi giornalieri richiesti 8 ore x 3 gg. = 24 ore
Il lavoratore disabile può in questo caso chiedere oltre ai 3 giorni di permesso mensile altre 20 ore di permesso da fruire in ragione di due ore al giorno.
Cosa fare per ottenere le agevolazioni dell'art. 33 della legge 104/92
1. Richiesta di accertamento della situazione di gravità indirizzata alle Commissioni Mediche delle Aziende U.S.L. di residenza, a cui occorre allegare:
a) Certificato di stato di famiglia.
b) Certificato di invalidità della persona da assistere.
2. Dopo avere ottenuto il riconoscimento della gravità, occorre presentare domanda al datore di lavoro e successivamente all'INPS per usufruire dei permessi allegando:
a) Certificato della situazione di gravità come previsto al punto 1).
b) Certificato di stato di famiglia.
Occorre fare molta attenzione nella compilazione della domanda e nella sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilità che la stessa richiede
LEGGE 104/92
--------------------------------------------------------------------------------
Disposizioni sull'applicazione dell'art. 33 della legge 104/1992. Circolari interpretative.
Le modifiche apportate dalla Legge 53/2000 alla legge art. 33 delle legge 104/92 hanno superato alcuni problemi interpretativi che hanno dato luogo a diversi orientamenti assunti dall'Inps, dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio di Stato in merito alla fruizione delle agevolazioni e dei permessi previsti per i familiari che assistono disabili in situazione di gravità e per gli stessi disabili se lavoratori dipendenti.
Tali orientamenti sono contenuti nella Circolare del Ministero del Lavoro 161/96 e nel parere del Consiglio di Stato 11434/96 oltre che nella circolare Inps 211 del 31.10.1996. L'INPS, con propria circolare del 18 febbraio n. 37, è intervenuta per l'ennesima volta a modificare le proprie disposizioni in materia di permessi lavorativi, per dipendenti assicurati INPS, ai sensi dell'articolo 33 della Legge 104/1992.
Gli orientamenti di seguito riassunti, nella misura in cui contrastano con la nuova legge, sono da considerare superati dalle disposizioni contenute nella circolare Inps del 17 luglio 2000 n. 133.
Lavoratori handicappati in situazione di gravità
• Il lavoratore handicappato in situazione di gravità può usufruire solo dei permessi concessi a titolo personale, ma non di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave.
• I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore handicappato grave che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:
il disabile abbia effettiva necessità di essere assistito dal familiare convivente lavoratore; questa necessità verrà valutata da un medico della Sede INPS competente;
nel nucleo non sia presente un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza. Gli studenti vengono di fatto equiparati ai lavoratori anche nei periodi di inattività scolastica; se universitari devono dimostrare la regolare effettuazione di esami.
• La novità meno favorevole della circolare prevede, contrariamente a precedenti disposizioni, che da parte dei lavoratori disabili non possano essere fruiti cumulativamente nello stesso mese sia i permessi giornalieri di due ore che quelli mensili di tre giorni. Questo orientamento è confermato dalla nuova formulazione dell'art. 33 come modificato dalla legge 53/00.
L'alternatività dei due tipi di permessi è ammissibile solo in mesi diversi. Un esempio: il disabile può in marzo utilizzare i tre giorni di permesso e in aprile fruire delle due ore giornaliere, ma non può cumulare tre giorni e due ore nello stesso mese. Il disposto della circolare INPS 211/1996, su questo aspetto, si deve quindi considerare superato.
Genitori degli handicappati gravi
La circolare 37/99 prevedeva alcune limitazione nel caso in cui un coniuge non era lavoratore dipendente.
• Quando il padre non svolge alcuna attività lavorativa, la madre non può fruire di nessuno dei benefici previsti dall'articolo 33 e cioè:
prolungamento dell'astensione facoltativa;
permessi orari previsti fini ai tre anni di vita del bambini;
permessi giornalieri.
• Nel caso in cui uno dei genitori non lavori è comunque possibile, per l'altro familiare, ottenere i permessi per alcuni "motivi obiettivamente rilevanti" e cioè:
grave malattia del genitore non lavoratore (valutata dal medico INPS);
ricovero in struttura sanitaria del genitore non lavoratore;
presenza nel nucleo familiare di più di tre di figli minorenni;
presenza nel nucleo di un altro figlio di età inferiore a sei anni;
necessità di assistenza del figlio handicappato grave in situazione di gravità anche in ore notturne (valutata dal medico INPS).
• Nel caso di madre lavoratrice dipendente (assicurata INPS) e padre lavoratore autonomo, la prima potrà usufruire di tutti i benefici di cui all'articolo 33 (prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari fino ai tre anni di vita del bambino, permessi giornalieri).
• Nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma, il primo potrà fruire solo dei permessi giornalieri.
Documentazione necessaria
I documenti in questione comprendono anche novità interpretative di grande rilievo sui seguenti altri punti :
1.
Diritto del genitore lavoratore dipendente quando l'altro genitore è lavoratore autonomo ai tre giorni di permesso mensile (in base all'art. 33, comma 3, legge 104/92):
in questo caso si afferma che il genitore lavoratore ha diritto ai permessi in questione in quanto l'altro genitore (ancorchè lavoratore non dipendente) è impossibilitato a farlo essendo impegnato nello svolgimento della sua attività lavorativa.
2.
Diritto del genitore lavoratore dipendente a ottenere i permessi mensili (art. 33, 3º comma) quando l'altro genitore non sia lavoratore (neppure autonomo) ma sia impedito ad adempiere agli obblighi di assistenza familiare a causa di un motivo obiettivamente rilevante (es. malattia documentata) o comunque di un insormontabile impedimento obiettivo, documentabile come tale.
3.
Possibilità per il genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità, con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
È stata proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5, nella parte in cui non prevede che tale diritto spetti anche nel caso che l'esigenza di assistere il disabile sorga in un momento in cui il lavoratore non sia più convivente, e richieda di essere trasferito per prestare assistenza al congiunto.
La Corte Costituzionale ha respinto la questione dichiarandola non fondata, argomentando che il legislatore con la legge 104 del 1992 ha "ragionevolmente previsto - quale misura aggiuntiva - la salvaguardia della assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche, e dannose, della convivenza", ma non anche, secondo il ragionamento della Corte, la ricostituzione della convivenza finalizzata a dare al familiare invalido la necessaria ed indispensabile assistenza (sul presupposto che accettare un ragionamento del genere significherebbe dare troppa importanza alla norma, in quanto non è, secondo la Corte Costituzionale, immaginabile che l'assistenza ai disabili si fondi esclusivamente su quella familiare).
Pertanto dovrebbe negarsi il diritto al trasferimento di sede a quei lavoratori che intendessero assistere i familiari che, per le più svariate cause, fossero divenuti disabili nel corso della loro vita, negando agli stessi il diritto ad essere assistiti dai parenti che si rendono disponibili a prestare assistenza, dando rilievo alla sola convivenza in atto e non anche a quella che potrebbe ricrearsi con l'intento di tutelare ed assistere il portatore di handicap.
Tenuto conto di questo orientamento sarebbe utile che il lavoratore comunicasse tempestivamente (al momento della assunzione per coloro che fossero avviati nel settore pubblico impiego, mentre nel privato sarebbe meglio fare la richiesta di trasferimento dopo avere superato il periodo di prova) al datore di lavoro la propria intenzione di chiedere il trasferimento di sede per assistere il congiunto disabile.
Invitiamo le strutture che dovessero affrontare casi del genere a contattare l'Ufficio Giuridico Sindacale per valutare, anche assieme ai nostri legali, la possibilità di attivare sia l'azione sindacale che il contenzioso per ribaltare questo orientamento, decisamente restrittivo ed anche poco comprensibile tenuto conto del valore che viene attribuito alla tutela dei portatori di handicap.
4.
Possibilità per il lavoratore non convivente di ottenere i permessi mensili per assistere il familiare disabile:
il Ministero del Lavoro prendendo lo spunto dalla sentenza citata n. 325/1996 della Corte Costituzionale, ha interpretato la norma nel senso che la convivenza deve intendersi in senso effettivo e non solo anagrafico.
Quindi rispetto ai tre giorni di permesso mensili, gli stessi non possono essere concessi quando il dipendente lavora in una sede notevolmente distante dalla località nella quale risulta anagraficamente residente con il congiunto disabile.
5.
Possibilità per il familiare di disabile in situazione di gravità di cumulare i tre giorni di permesso mensile con le due ore di permesso giornaliero:
viene ribadita la non cumulabilità dei due benefici e l'alternatività del godimento degli stessi.
6.
Possibilità di frazionare i tre giorni di permesso mensile di cui all'art. 33, comma 3, in permessi orari:
si conferma l'orientamento favorevole alla frazionabilità dei permessi suddetti, purchè il frazionamento non superi le 18 ore mensili.
7.
Possibilità per il lavoratore disabile di cumulare i tre giorni di permesso mensile con i permessi orari giornalieri:
l'Inps con sua circolare 211 del 31 ottobre 1996, interpretando restrittivamente la normativa, ha precisato che il lavoratore disabile che chiede, nello stesso mese, sia i permessi giornalieri (2 ore al giorno per il numero dei giorni lavorativi) che i tre giorni di permesso mensile, ha diritto di godere, per quel mese ad un massimo di 44 ore di permesso che siano comprensive anche dei tre giorni di permesso mensile richiesti.
L'istituto effettua il seguente calcolo:
ore giornaliere di permesso spettanti = 2 x
giorni lavorativi del mese = 22
totale 44 ore
permessi giornalieri richiesti 8 ore x 3 gg. = 24 ore
Il lavoratore disabile può in questo caso chiedere oltre ai 3 giorni di permesso mensile altre 20 ore di permesso da fruire in ragione di due ore al giorno.
Cosa fare per ottenere le agevolazioni dell'art. 33 della legge 104/92
1. Richiesta di accertamento della situazione di gravità indirizzata alle Commissioni Mediche delle Aziende U.S.L. di residenza, a cui occorre allegare:
a) Certificato di stato di famiglia.
b) Certificato di invalidità della persona da assistere.
2. Dopo avere ottenuto il riconoscimento della gravità, occorre presentare domanda al datore di lavoro e successivamente all'INPS per usufruire dei permessi allegando:
a) Certificato della situazione di gravità come previsto al punto 1).
b) Certificato di stato di famiglia.
Occorre fare molta attenzione nella compilazione della domanda e nella sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilità che la stessa richiede
LEGGE 104/92
--------------------------------------------------------------------------------








